Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.(1).
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo(2).
Note
(1)
La norma prevede un'ipotesi speciale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 325, che disciplina l'utilizzazione d'invenzioni e scoperte conosciute per ragioni di ufficio. Parimenti a questa, infatti, il soggetto attivo del reato è l'inventore o lo scopritore che ricopre la carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e la ragione di tale ufficio o servizio deve costituire il nesso di collegamento fra l’esercizio della funzione o del servizio e la conoscenza della scoperta o nuova applicazione. Si differenzia però dalla fattispecie generale per la segretezza delle notizie diffuse.


Ratio Legis




Spiegazione
Notizie
Tesi di laurea
Consulenza