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Articolo 252 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Frode in forniture in tempo di guerra

Dispositivo dell'art. 252 Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra(1), commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065(2).

Note

(1) La fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi speciale rispetto alla frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356, dalla quale si differenzia in quanto viene commessa in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente della stessa.
(2) La struttura del reato ricalca quella dell'inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (v. 251), con la differenza che qui vi è il riferimento alla frode, intesa come qualsiasi malizia, espediente, artificio o raggiro con cui l'obbligato si sottrae all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, è sempre richiesto il dolo.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto proteggere l'interesse dello Stato ad evitare che, per effetto di frode nell'esecuzione dei contratti di forniture per le Forze Armate o per la popolazione civile, si indebolisca la potenza bellica o la popolazione civile dello Stato.

Spiegazione dell'art. 252 Codice Penale

La norma in oggetto prevede un considerevole aumento di pena per chi commetta i fatti di cui all'articolo precedente tramite frode.

In mancanza di una specificazione normativa, per frode va inteso l'utilizzo di artifizi e raggiri per conseguire indebitamente denaro o altre utilità, inducendo lo Stato italiano a contrarre, come previsto per il reato di truffa (art. 640), oppure mentendo nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.

Commette ad esempio il reato in esame il socio di una ditta assuntrice in tempo di guerra della fornitura di divise militari il quale, divenuto subfornitore per la cessione del contratto, riceva la stoffa corrispondente al numero ed alla taglia delle divise da produrre, le faccia più piccole e converta dunque il suo profitto in stoffa economizzata, rivendendola nonostante l'obbligo contrattuale di restituirla.

Massime relative all'art. 252 Codice Penale

Cass. pen. n. 47224/2013

La verifica circa la sussistenza del delitto ex art. 252 c.p. comporta la necessità di un'analisi della condotta che non può limitarsi a constatare la natura "classificata" di un documento oggetto di divulgazione, non potendo esaurirsi il giudizio in tale presa d'atto, ma dovendosi approfondire da un lato la legittimità della imposizione del vincolo (ai limitati fini penalistici), dall'altro la concreta lesività (anche in termini di messa in pericolo) della condotta rispetto agli interessi protetti.

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