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Articolo 237 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cauzione di buona condotta

Dispositivo dell'art. 237 Codice Penale

La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. [c.p.p. 319].

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca(1) o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata(2).

Note

(1) Secondo quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, ovvero che si considerano abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, la norma in esame deve leggersi solo con riferimento alla fideiussione.
(2) Una particolarità della cauzione risiede nel fatto che per essa è stabilita una durata massima, a differenza delle altre misure di sicurezza e non è quindi ammessa proroga all'esito di un nuovo accertamento dei requisiti di pericolosità sociale, in quanto l'art. 236 non richiama l'art. 208 relativamente a tale istituto.

Ratio Legis

La ratio di tale previsione si ravvisa nella volontà di porre un freno alla commissione di ulteriori reati. Infatti la cauzione è una misura di difesa sociale, in quanto il soggetto dovrebbe essere portato a non delinquere di fronte alla minaccia di perdere quanto dato in cauzione.

Brocardi

Cautio

Spiegazione dell'art. 237 Codice Penale

La cauzione di buona condotta consiste essenzialmente nel deposito nella Cassa delle ammende di una certa somma di denaro determinata dal giudice, oppure nell'obbligo di prestare garanzia tramite ipoteca o fideiussione solidale.

Essa mira a dispiegare un effetto deterrente nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento, al fine di impedire la commissione di nuovi reati, atteso il timore di perdere la somma depositata o di subire l'escussione della garanzia.

Si applica discrezionalmente a seconda che il giudice, valutata la personalità del soggetto, la ritenga opportuna ed utile o meno nei confronti di:



  • trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcoliche (art. 234);



Se l'obbligo di buona condotta viene rispettato, il giudice, terminato il periodo stabilito, ordina la restituzione delle somme o l'estinzione delle garanzie prestate.

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