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Articolo 213 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Dispositivo dell'art. 213 Codice Penale

Le misure di sicurezza detentive [215] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati(1).

Le donne sono assegnate a stabilimenti(1) separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti(1) è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento [145, 188].

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari(2) si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

Note

(1) La riforma dell'ordinamento penitenziario, avvenuta con legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abolito il termine "stabilimenti". Ora, come prevedono gli articoli 59 e 61 del medesimo testo di legge, si parla di istituti, anche in riferimento ai luoghi in cui si procede all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.
(2) I manicomi comuni non esistono più, in quanto sostituiti gli ospedali psichiatrici civili, secondo quanto disposto dagli articoli 100, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (in quanto abrogato, il riferimento è ora all'art. 113, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e 11, comma 1, l. 13 maggio 1978, n. 180.

Ratio Legis

L'intento del legislatore, sotteso alla norma in esame, è ravvisabile nella volontà di rimarcare la funzione rieducativa delle misure di sicurezza detentive, che proprio per questa ragione si richiedono vengano eseguite in luoghi in cui vi sia un regime educativo o curativo e di lavoro particolare, in grado di favorire il reinserimento ed il rafforzamento del senso di responsabilità.

Spiegazione dell'art. 213 Codice Penale

Le misure di sicurezza rivelano un contenuto altamente individuale, sia in merito alla valutazione della pericolosità sociale del singolo soggetto, sia in merito al trattamento rieducativo e generalpreventivo che tale valutazione comporta.

Per tali motivi le misure di sicurezza detentive (v. art. 215) vanno eseguite in stabilimenti appositi, diversi da quelli destinati all'esecuzione delle pene detentive principali.

Inoltre, proprio al fine di curare la pericolosità sociale del singolo individuo nella miglior maniera possibile, in ciascun stabilimento deve essere adottato un particolare regime rieducativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale per il quale è stata ordinata la misura di sicurezza.

Per quanto riguarda la remunerazione per il lavoro prestato e le spese per il mantenimento negli stabilimenti di cui sopra, inclusi i manicomi giudiziari, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 145 e 188, cui si rimanda per la spiegazione.

Da ultimo, le donne vanno tenute separate dagli uomini.

Massime relative all'art. 213 Codice Penale

Cass. pen. n. 9477/2003

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all'esito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell'art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta).

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