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Articolo 184 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Estinzione della pena [di morte], dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

Dispositivo dell'art. 184 Codice Penale

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia [151, 174], la pena [di morte o] dell'ergastolo(1) è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subìto l'isolamento diurno, applicato alla norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni(2).

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

Note

(1) La pena di morte è stata soppressa nel nostro ordinamento, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, come spiegato in nota all'art. 17 del c.p..
(2) Nell'ipotesi in cui concorrano un delitto che importa la pena dell'ergastolo ed uno che importa una pena detentiva temporanea, l'eventuale causa di estinzione della pena (amnistia, indulto o grazia) relativa all'ergastolo, riguarda solo su quest'ultimo e quindi il reo deve scontare per intero la pena stabilita per il reato concorrente.

Ratio Legis

La norma raccorda quanto in essa disposto con il contenuto previsto dall'articolo 72 in materia di concorso di un delitto, che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti, che importano pene detentive temporanee.

Spiegazione dell'art. 184 Codice Penale

La norma in esame disciplina il concorso di cause estintive del reato e della pena con l'istituto dell'ergastolo.

Partendo dal presupposto che l'unica causa estintiva del reato rilevante per l'ergastolo è l'amnistia propria (art. 151) e le uniche cause estintive della pena che rilevano sono invece l'amnistia impropria, l'indulto e la grazia (art. 174), il legislatore stabilisce che quando esse colpiscono solamente uno dei reati concorrenti che hanno dato luogo all'ergastolo, il resto della pena, per il quale non interviene alcuna causa estintiva, va eseguita per intero.

Cionondimeno, data l'estrema carica afflittiva dell'isolamento diurno, se quest'ultimo è già stato scontato, è previsto uno sconto di pena della metà per il reato concorrente non estinto.

Parimenti, dato che il limite temporale massimo stabilito per la reclusione è trent'anni, la pena è ovviamente estinta se il condannato li abbia già scontati.
Da ultimo, se la causa estintiva interviene su un reato che che ha solamente permesso l'applicazione dell'isolamento diurno in luogo del semplice ergastolo, la pena rimane tale, ma non si applica l'isolamento diurno.

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