(1)La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave(2).
Note
(1)
L’articolo 4, della legge 11 giugno 2004, n. 145 ha modificato i parametri temporali della norma in esame.
(2)
La sentenza di revoca della riabilitazione ha come effetto principale quello di ripristinare le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna e, secondo l'opinione prevalente, ha natura dichiarativa, quindi produce i suoi effetti ex tunc e può essere pronunciata d'ufficio, al ricorrere di precisi presupposti, che sono poi ricalcano quelli previsti per la revoca della sospensione condizionale della pena.


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