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Articolo 130 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza della persona offesa

Dispositivo dell'art. 130 Codice Penale

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa [9, 10], l'istanza [c.p.p. 341] è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta [128, 129]. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela(1).

Note

(1) Per istanza di procedimento si intende la manifestazione di volontà con cui la persona offesa da un reato compiuto all'estero può chiedere che l'autorità giudiziaria proceda per lo stesso. Si tratta di un istituto ibrido, che in parte richiama la querela, in parte la richiesta. Analogamente a quest'ultima è infatti, una volta proposta è irrevocabile. Però, al pari della querela, non richiede particolari formule rituali, essendo valida anche se proposta contro ignoti o indipendentemente dall'esatta qualificazione del fatto contestato. Inoltre si ricordi che è un particolarità di tale condizione, la possibilità di essere proposta dai prossimi congiunti, quando la persona offesa dal reato, è deceduta in conseguenza di questo.

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto che, nei casi in cui in cui il reato sia stato commesso all'estero, il procedimento possa essere promosso dalla persona offesa o da suoi congiunti, e non dall'autorità ministeriale. Ciò rende l'istanza di procedimento simile sotto alcuni aspetti sia alla querela sia alla richiesta.

Spiegazione dell'art. 130 Codice Penale

Per quanto riguarda i reati procedibili tramite istanza della persona offesa di cui agli artt. 9 e 10, essi seguono in parte la disciplina prevista per la rappresentanza e la capacità ai fini della presentazione della querela (artt. 120 e ss.), ed in parte la disciplina prevista per la richiesta (artt. 128 e 129).

Così, l'istanza va presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, o entro tre anni dalla presenza del colpevole nel territorio statale quando la procedibilità dipende dalla presenza sul territorio (ad es. art. 10) ed è irrevocabile.

Massime relative all'art. 130 Codice Penale

Cass. pen. n. 457/1970

L'istanza di procedimento non è legata all'uso di formule sacramentali ed è valida anche se sia stata proposta contro ignoti, giacché, per la sua validità, è sufficiente che essa indichi il fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione dell'autore dello stesso anche se non sia noto, spettando poi all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo. L'istanza di procedimento proposta per un determinato reato, è, al pari della querela, valida ed efficace per la perseguibilità di altro reato ritenuto dal giudice, diverso da quello qualificato e segnalato dall'istante, essendo compito del giudice dare l'esatto nomen iuris al fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione.

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