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Articolo 91 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Dispositivo dell'art. 91 Codice Penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [613, 690].

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [688](1).

Note

(1) Il legislatore, in merito all'ubriachezza, ha operato un distinguo tra ubriachezza volontaria (art. 92) o accidentale. La norma in esame considera quest'ultima ipotesi, ovvero la cd. ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, quindi determinata da un fattore imprevedibile o inevitabile che esclude la possibilità di muovere un qualsiasi rimprovero al soggetto agente. Si tratta di un'ipotesi di difficile verificazione, di cui si riportano esempi di scuola quali quelli del soggetto che lavorando in una distilleria si ubriaca a causa dei vapori alcoolici o del soggetto che, per scherzo altrui, ingerisce una bevanda alcoolica, ritenendola analcolica, o di chi assume, senza saperlo, un farmaco che accentua gli effetti dell'alcool, anche in dosi minime e quindi altrimenti innocue.

Ratio Legis

Sebbene si tratti di una norma dalla scarsa applicazione pratica, vi si ritrova quale fondamento la considerazione che, nonostante sia noto che l'uso eccessivo di sostanze alcooliche può generare delle perturbazioni psichiche capaci di escludere in tutto o in parte la capacità d'intendere o di volere del soggetto, se vi è stato caso fortuito o forza maggiore, il soggetto non può essere considerato imputabile.

Spiegazione dell'art. 91 Codice Penale

Nell'ambito dell'ubriachezza, il legislatore ha previsto una differente disciplina a seconda che essa sia accidentale, volontaria o colposa, preordinata a commettere un reato, abituale o cronica.

La norma in esame sancisce che l'ubriachezza esclude l'imputabilità solamente se accidentale, ovvero se deriva da caso fortuito o da forza maggiore.

Essa deve quindi essere causata da un fatto imprevedibile o da una energia esterna naturale o umana, irresistibile ed inevitabile e non dalla colpa del soggetto.

Anche l'ubriachezza patologica, dovuta cioè ad abnormi ed imprevedibili effetti dell'alcol assunto può rientrare nella disciplina del presente articolo, purché fortuita, nel senso che il soggetto non deve sapere di esserne affetto.

L'ubriachezza piena o parziale si manifesta in situazioni identiche a quelle contemplate dagli artt. 88 e 89, escludendo o scemando grandemente la capacità di intendere e di volere.

Se il soggetto si è ubriacato accidentalmente ed è altresì affetto da vizio totale di mente, si ritiene che vada applicato solamente l'art. 88 e la conseguente misura di sicurezza.

Nel caso di vizio parziale di mente si rientrerà invece nella presenta fattispecie.

Nel caso in cui, invece, vi sia una ubriachezza accidentale non piena ed un vizio parziale di mente, si potranno ottenere entrambe le riduzioni di pena.

Massime relative all'art. 91 Codice Penale

Cass. pen. n. 18220/2015

La regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto ascrittogli.

Cass. pen. n. 35543/2012

Lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente.

Cass. pen. n. 14610/1986

L'ubriachezza accidentale rappresenta un'ipotesi eccezionale, rispetto all'ubriachezza volontaria o colposa, sicché la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilità che sia prescritta dalla legge.

Cass. pen. n. 1391/1975

L'eventuale esistenza di una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere non può essere desunta dalla sola ebrietà i cui momentanei effetti sono identici sia nei soggetti normali, sia in quelli anormali, ma deve essere accertata attraverso attenta e approfondita indagine sullo stato psichico momentaneamente turbato dalla ingestione di alcool.

Cass. pen. n. 1265/1969

L'ubriachezza è accidentale quando l'agente si ubriaca senza sua colpa; è colposa quando si ubriaca per imprudenza o negligenza; è dolosa quando si ubriaca volontariamente; è preordinata quando si ubriaca al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa.

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