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Articolo 71 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Dispositivo dell'art. 71 Codice Penale

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati(1) contro la stessa persona(2), si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Note

(1) La norma fornisce la definizione di concorso di reati, specificando le due ipotesi. Quando, infatti, un soggetto commette più reati violando più volte la stessa disposizione di legge, si parla di concorso omogeneo, mentre, invece, si verifica un concorso eterogeneo, quando sono violate diverse disposizioni di legge.
(2) L'ipotesi in esame si riferisce al caso in cui una persona viene condannata con un'unica sentenza o decreto per più fatti costituenti reato e non deve essere confusa con il concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, di cui all'articolo 80, che si riferisce alla situazione in cui un soggetto, già condannato, o deve subire un'altra condanna con un successivo provvedimento o devono essere eseguiti a suo carico più provvedimenti di condanna.

Ratio Legis

La norma funge da introduzione alla parte del codice che disciplina il concorso di reati, del quale viene fornita la definizione base.

Brocardi

Poena maior absorbet minorem
Tot delicta, tot poenae

Spiegazione dell'art. 71 Codice Penale

L'articolo in esame pone le basi per la disciplina del concorso di reati, stabilendo l'applicabilità delle norme ad esso seguenti per i casi in cui, con una sola sentenza o con un unico decreto, si debba pronunciare una condanna per la commissione di più reati da parte della stessa persona.

Fondamentale importanza assume quindi la doverosa distinzione tra unità e pluralità di reati, la quale infatti rileva in ordine a molteplici profili: per verificare quando ci si trovi innanzi ad un caso di bis in idem processuale (art. 649, essendo il soggetto già stato condannato per il medesimo fatto; per distinguere, soprattutto a fini processuali (ad es. nuove contestazioni del P.M.), tra fatto diverso e fatto nuovo (art. 517 e ss.).

La questione più importante è quella di discernere tra concorso di reati e concorso apparente di norme (art. 15), in cui solo una norma, e quindi solo un reato, può essere contestato al soggetto colpevole.

Ciò premesso, sono astrattamente possibili tra differenti tipi di trattamento sanzionatorio:

  • il regime del cumulo materiale prevede che al colpevole vengano comminate tutte le pene corrispondenti ai reati commessi, fatta salva l'esistenza di limite destinati a temperarne il rigore (ad es. art. 23);

  • il regime del cumulo giuridico prevede invece solamente l'applicazione della pena prevista per il reato più grave, aumentata in relazione alle ulteriori violazioni commesse;

  • il regime dell'assorbimento, il quale prevede l'applicazione della sola pena prevista dalla legge per il reato più grave. Tale regime trova applicazione sono nel caso di concorso apparente di norme (art. 15).

Il cumulo materiale è previsto in caso di concorso materiale di reati, quando un soggetto compie più reati con una pluralità di azioni od omissioni (artt. 73, 78, 79 e 80), mentre il regime del cumulo giuridico si applica in caso di concorso formale di reati, ovvero quando uno stesso soggetto compie, con una sola azione od omissione, più reati.

Massime relative all'art. 71 Codice Penale

Cass. pen. n. 1/1971

È nulla la sentenza che, nel pronunciare condanna per più reati, infligga una pena unica, senza stabilire, in violazione dell'art. 483 c.p.p., la pena per ciascuno dei reati stessi; in tal modo, invero, non è dato tener ferma, per tutti gli effetti previsti dalle norme processuali, la ritenuta autonomia giuridica di ciascun reato né è possibile il controllo sulla corretta applicazione delle regole relative al cumulo delle pene e sul buon uso del potere discrezionale del giudice in ordine alla irrogazione della pena.

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