Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati(1) contro la stessa persona(2), si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati(1) contro la stessa persona(2), si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Cass. pen. n. 1/1971
È nulla la sentenza che, nel pronunciare condanna per più reati, infligga una pena unica, senza stabilire, in violazione dell'art. 483 c.p.p., la pena per ciscuno dei reati stessi; in tal modo, invero, non è dato tener ferma, per tutti gli effetti previsti dalle norme processuali, la ritenuta autonomia giuridica di ciascun reato né è possibile il controllo sulla corretta applicazione delle regole relative al cumulo delle pene e sul buon uso del potere discrezionale del giudice in ordine alla irrogazione della pena.La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)
Con il presente volume l'autore propone un viaggio attraverso il concorso di persone nel reato scandito dai fondamentali istituti giuspenalistici: realizzazione del fatto tipico, contributo obiettivamente rilevante e colpevolezza (dolo, colpa, responsabilità oggettiva). Particolare analisi caratterizza la lettura del principio della personalità della responsabilità penale, opportunamente adattato anche agli ambiti del c.d. concorso anomalo, della cooperazione,... (continua)