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Articolo 68 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Limiti al concorso di circostanze

Dispositivo dell'art. 68 Codice Penale

Salvo quanto è disposto nell'articolo 15(1), quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Note

(1) La norma prevede una disciplina di carattere generale da applicarsi nel caso uno stesso fatto sia apparentemente disciplinato, come circostanza, da più disposizioni normative. Si tratta quindi di ipotesi in cui si realizza nella pratica il cd concorso apparente di norme. A questa regola fanno eccezione quelle circostanze che sono caratterizzate dal criterio di specialità di cui all'art. 15 del c.p..

Ratio Legis

Il legislatore ha in tale sede scelto di disciplinare il caso di concorso di circostanze aventi analogo contenuto, esempio concreto di concorso apparente di norme di cui all' art. 15.

Spiegazione dell'art. 68 Codice Penale

Salvo quanto previsto dall'art. 15, il quale impone primariamente l'utilizzo del criterio di specialità al fine di dirimere fattispecie in cui più norme (e quindi anche più circostanze) sembrano poter trovare applicazione, l'articolo in oggetto stabilisce che quando una circostanza contiene in sé un'altra circostanza omogenea, il giudice deve determinare l'aumento o la diminuzione di pena tenendo in considerazione solamente la circostanza speciale.

Il giudice dovrà pertanto valutare, secondo un criterio strutturale di continenza, quale delle due circostanze racchiuda in sé anche l'altra e procedere ad un solo aumento o ad una sola diminuzione.

La sua indagine non deve essere semplicemente diretta a constatare se le varie circostanze siano comprese in una disposizione o annoverate in modo alternativo sotto uno stesso numero, ma a considerare se, ciò non ostante, ciascuna debba ritenersi autonoma o distinta dalle altre per diversità di carattere o di oggetto, ovvero per efficacia sintomatica, ovvero ancora se esse siano fra loro equivalenti per identità di contenuto criminoso.

Nel caso di autonomia concettuale e giuridica si dovrà far luogo ad altrettanti aumenti o diminuzioni quante sono le circostanze concorrenti, altrimenti si seguirà la disciplina della presente disposizione.

Massime relative all'art. 68 Codice Penale

Cass. pen. n. 112/1990

I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.

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