Salvo quanto previsto dall'art.
15, il quale impone primariamente l'utilizzo del criterio di
specialità al fine di dirimere fattispecie in cui più norme (e quindi anche più circostanze) sembrano poter trovare applicazione, l'articolo in oggetto stabilisce che
quando una circostanza contiene in sé un'altra circostanza omogenea, il giudice deve determinare l'aumento o la diminuzione di pena tenendo in considerazione solamente la circostanza speciale.
Il giudice dovrà pertanto valutare, secondo un
criterio strutturale di continenza, quale delle due circostanze racchiuda in sé anche l'altra e procedere ad un solo aumento o ad una sola diminuzione.
La sua indagine non deve essere semplicemente diretta a constatare se le varie circostanze siano comprese in una disposizione o annoverate in modo alternativo sotto uno stesso numero, ma a considerare se, ciò non ostante, ciascuna debba ritenersi autonoma o distinta dalle altre per diversità di carattere o di oggetto, ovvero per efficacia sintomatica, ovvero ancora se esse siano fra loro equivalenti per identità di contenuto criminoso.
Nel caso di autonomia concettuale e giuridica si dovrà far luogo ad altrettanti aumenti o diminuzioni quante sono le circostanze concorrenti,
altrimenti si seguirà la disciplina della presente disposizione.