Cassazione penale Sez. I sentenza n. 112 del 12 gennaio 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.

(massima n. 2)

I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.

(massima n. 3)

In tema di concorso di persone nel reato si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti se l'azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché l'agente correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque facilitato consapevolmente la esecuzione della stessa. In tal caso risponde del fatto illecito collettivo anche se la sua condotta esecutiva si sia arrestata in un momento anteriore alla produzione diretta dell'evento, evento poi direttamente causato da atti compiuti dai correi, in quanto in tal caso l'evento non è che la protrazione della condotta criminosa precedentemente posta in essere insieme e d'accordo con tali correi.

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