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Articolo 18 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Denominazione e classificazione delle pene principali

Dispositivo dell'art. 18 Codice Penale

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto(1).

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Note

(1) Quali sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, rientrano nel genus delle pene la semidetenzione e la libertà controllata, previste dagli artt. 53 ss., l. 24 novembre 1981, n. 689.

Ratio Legis

Mentre l'art. 17 distingue le sanzioni derivanti dalla commissione di delitti da quelle previste per le contravvenzioni, il presente articolo raggruppa le pene principali in base al bene giuridico del reo colpito dalla sanzione, che per le pene detentive è la libertà personale, mentre per le pene pecuniarie è il patrimonio.

Spiegazione dell'art. 18 Codice Penale

L'articolo in oggetto specifica quale differenza intercorra, nella denominazione del codice, tra pene detentive e restrittive della libertà personale, le quali includono l'ergastolo, la reclusione e l'arresto, e pene pecuniarie, che comprendono invece sia la multa che l'ammenda.
Chiaramente le pene detentive sono considerate più afflittive di quelle pecuniarie, data la privazione della libertà personale che ne consegue, effettuata tramite detenzione in uno degli stabilimenti a ciò preposti.

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