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Articolo 259 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Custodia delle cose sequestrate

Dispositivo dell'art. 259 Codice di procedura penale

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [349 c.p.](1). Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria(2). Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Note

(1) Il custode che viola i doveri della custodia è punito ex art. 334 c.p.
(2) Il riferimento a dati, informazioni o programmi informatici è stato inserito dall’art. 8, comma 7, della l. 18 marzo 2008, n. 48.

Ratio Legis

Il legislatore ha tratteggiato in tal senso la disciplina del sequestro penale al fine di distinguerne in maniera non equivoca la finalità probatoria, distinta dalle altre forme di imposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.

Spiegazione dell'art. 259 Codice di procedura penale

Il sequestro è un particolare mezzo di acquisizione della prova, che il legislatore ha inteso chiaramente differenziare dalle altre figure di sequestro presenti nel codice, accomunate comunque da un vincolo di indisponibilità della cosa, ma che rispondono ora a finalità conservative (artt. art. 316 del c.p.p.-320), ora a finalità preventive (artt. 321-323).

La norma in commento stabilisce in generale che le cose sequestrate vadano di regola custodite presso la cancelleria o la segreteria. Tuttavia, quando per le dimensioni della cosa o per altre difficoltà logistiche sia impossibile custodirle in cancelleria, l’autorità giudiziaria dispone la custodia in luogo diverso (anche già dove si trova come ad es. una barca). In tale ipotesi è però necessario nominare un custode, idoneo ai sensi dell’articolo 120.

Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni ex art. 82 delle disp. att. el presente codice.

Il custode deve essere avvertito formalmente all’atto della consegna dei suoi doveri, nonché delle pene previste dal diritto penale in caso di trasgressione ai propri obblighi.

Ulteriori guarantigie sono previste in materia di dati informatici, in cui il custode deve altresì prestare attenzione che terze persone non accedano ai dati. Al custode può essere imposta una cauzione, da versarsi in cancelleria o in segreteria.

Massime relative all'art. 259 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25383/2010

Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di custodia di sostanze stupefacenti). (Rigetta, App. Catanzaro, 02/12/2008).

Cass. pen. n. 38470/2008

Le tabelle introdotte dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 per la determinazione dell'indennità spettante al custode delle cose sottoposte a sequestro nel procedimento penale, trovano applicazione solo se al momento dell'entrata in vigore del citato decreto non sia stato ancora emesso dall'autorità giudiziaria il decreto di liquidazione della suddetta indennità.

Cass. pen. n. 35103/2003

In virtù del rinvio operato dall'art. 104 att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259, comma 2 c.p.p., in materia di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Pertanto non può essergli imposto dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario.

Cass. pen. n. 7065/2002

In tema di liquidazione del compenso per la custodia di mezzi di trasporto sottoposti a sequestro, non possono applicarsi alla custodia di imbarcazioni le tariffe stabilite per gli autoveicoli, ostandovi la specificità dei luoghi e delle modalità di custodia di un natante. Il giudice deve perciò, nel determinare equitativamente la tariffa applicabile, considerare le dimensioni del natante, le sue caratteristiche, il luogo e le modalità di ormeggio e di custodia e ogni eventuale diversità rispetto alle forme di custodia abituali dei natanti commerciali e da diporto, cui sono applicate localmente specifiche tariffe portuali legate alle leggi di mercato. (Nel caso di specie la Corte ha annullato, anche perché mancante di motivazione sugli elementi specifici, l'ordinanza giudiziale di liquidazione del compenso, per lire 2.472.000, fondata sulle tariffe prefettizie per la custodia di autoveicoli, ritenendo tuttavia non automaticamente applicabili ad una vecchia imbarcazione, sequestrata perché utilizzata per il trasporto clandestino di immigrati, le tariffe predisposte dal locale Consorzio del Porto, comportanti un compenso di lire 155.448.000).

Cass. pen. n. 34645/2001

In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).

Cass. pen. n. 6772/1998

Poiché il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall'attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell'autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da Aci o Ancsa per l'attività di parcheggio ed autorimessa.

Cass. pen. n. 3185/1998

Quando vi sia stata materiale apprensione, per finalità di giustizia penale, da parte di organi a ciò abilitati, di cose oggettivamente suscettibili di sequestro, le quali siano poi state affidate in custodia ad un terzo, il diritto di quest'ultimo al compenso previsto dalla legge non può essere pregiudicato dall'eventuale mancanza del formale provvedimento che abbia disposto il sequestro medesimo.

Cass. pen. n. 1148/1996

In tema di liquidazione in fase esecutiva del compenso al custode delle cose sottoposte a sequestro il giudice può liquidare equitativamente il compenso ritenuto congruo anche se inferiore alle tabelle o agli usi locali.

Cass. pen. n. 2489/1995

Il diritto all'indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una data somma di denaro.

Cass. pen. n. 223/1995

In tema di spese relative a sequestro penale di un bene, poiché le tariffe correnti sono di regola comprensive sia della custodia che dell'apprestamento di mezzi e strutture per la conservazione del bene sequestrato, non è consentito liquidare al custode somme per conservazione sul rilievo che era necessario riconoscere una retribuzione per la destinazione di un'area a luogo di custodia, con implicita sottrazione della stessa ad altri usi produttivi, e per spese di gestione, in quanto la disponibilità di un'area rappresenta il presupposto logico-giuridico di un qualunque dovere di custodia e perché ogni attività ulteriore rispetto alla mera custodia deve essere provata.

Cass. pen. n. 951/1994

Il custode di beni sottoposti a sequestro penale deve ricevere lo stesso trattamento che l'art. 12, comma 3, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riserva a colui che sia nominato custode di cose sequestrate, in presenza di un illecito amministrativo ex art. 19, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 12 citato, però, disponendo che il giudice procede alla liquidazione tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, non ancora sic et sempliciter il compenso alle stesse ma lascia un certo margine di potere discrezionale. Il giudice, pertanto, può discostarsi dalle tariffe, inverandole nella realtà, ma deve farlo con equilibrio, non riducendo il corrispettivo a qualcosa di simbolico ma considerando che la custodia è pur sempre un peso imposto a qualcuno. (Nella fattispecie, il tribunale aveva ritenuto che i calcoli sulla base delle tariffe ACI andassero ridimensionate; tenuto conto della realtà locale, un'area geografica economicamente depressa, e soprattutto, dell'ubicazione assolutamente decentrata rispetto al centro urbano della zona adibita alla custodia dei beni).

Cass. pen. n. 904/1994

La conservazione del bene sequestrato non richiede, salvo il caso di bene deteriorabile, una specifica ed ulteriore attività oltre quella della semplice custodia in luogo idoneo. D'altro canto, la destinazione di un'area a luogo di custodia — con implicita ed inevitabile sottrazione di esso ad altri usi produttivi — rappresenta il presupposto logico giuridico e fattuale di un qualunque dovere di custodia. Ne consegue che al custode non è dovuto un compenso ulteriore per la conservazione del bene non deperibile oggetto di sequestro. (Nella specie è stata annullata senza rinvio, l'ordinanza del pretore che, in materia di custodia relativa a veicolo sequestrato, aveva liquidato, oltre alle spese di custodia, anche una somma a titolo di costi di conservazione, ritenendo in questi rientranti necessariamente quelli inerenti alla destinazione di un'area per la sosta del veicolo durante il sequestro, posto che essa viene sottratta alla produzione di un reddito diverso).

Cass. pen. n. 1622/1994

È legittima la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia di bene sottoposto a sequestro penale, ancorata alla qualità e quantità dell'impegno del custode, allorché esso, riguardando un bene non deteriorabile, non richieda altra attività, oltre al ricovero in un locale al riparo dalla possibilità di sottrazione del bene stesso. (Nella specie, concernente la liquidazione della somma di lire 4.660.232 per la custodia di un autoveicolo in locale chiuso e coperto durata oltre nove anni, la Suprema Corte — ribadito il principio del carattere indennitario e non retributivo del credito del custode, conseguente all'adempimento di un dovere di natura pubblicistica — ha escluso che la determinazione dell'indennità dovesse farsi con riferimento alle tariffe dell'Aci, non qualificabili come tariffe professionali, e che l'attestazione della competente Camera di commercio circa la congruità dell'importo richiesto dal custode, potesse configurarsi come atto ricognitivo dell'esistenza di uso locale, a cui la tariffa penale impone di attenersi).

Cass. pen. n. 1759/1994

Ai fini della liquidazione delle spese di custodia di veicolo sequestrato, correttamente il giudice procede alla liquidazione equitativa quando non esistono tariffe vigenti ed utilizzabili, pur a seguito della sentenza n. 230/1989 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 della L. n. 836/1965. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento del giudice di merito che aveva negato l'applicabilità del tariffario Aci depositato presso la Camera di commercio di Trapani, non risultando lo stesso sottoposto ad alcun controllo pubblico di congruità).

Cass. pen. n. 550/1994

L'emissione del provvedimento di dissequestro del bene non comporta la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario. Pertanto, è da escludere che, in difetto di siffatta comunicazione, il protrarsi della custodia non dia diritto a compenso per l'opera in buona fede prestata.

Cass. pen. n. 1594/1994

I provvedimenti in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di custodia dei beni sequestrati non sono impugnabili in cassazione ma opponibili dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente regolato dagli artt. 665 e seguenti, c.p.p.

Cass. pen. n. 1577/1993

L'indennità di custodia deve essere ritenuta comprensiva anche delle spese relative alla normale e corrente manutenzione della res affidata al custode. Qualora siano state sostenute spese particolari per la conservazione della cosa, queste, se provate, devono essere rimborsate.

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