Cass. pen. n. 32395/2021
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 cod. proc. pen., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualità, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell'imparzialità del perito. (Dichiara inammissibile, Tribunale Rovigo, 21/10/2020)
Cass. pen. n. 33013/2017
Non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l'ipotesi riferita alle "gravi ragioni di convenienza") sono applicabili anche alla posizione processuale del perito. (Rigetta, Trib. Alessandria, 31/01/2017)
Cass. pen. n. 44736/2016
Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. (In applicazione del principio, la Corte ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell'associazione Legambiente, già costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati). (Annulla senza rinvio, App. Lecce s.d. Taranto, 19/05/2016)
Cass. pen. n. 6805/2015
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi dell'art. 36, lett. a) e d), cod. proc. pen., il fatto che questi sia stato oggetto di denunzia penale da parte del ricusante, poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte; mentre l'interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Reggio Emilia, 22/10/2013)
Cass. pen. n. 7318/2010
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Pistoia, 13 maggio 2009).
Cass. pen. n. 13007/2008
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito non richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. solo per quella da assumere a seguito di ricusazione del giudice. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Verona, 24 giugno 2008).
Cass. pen. n. 7287/2008
L'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio è condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione è invece espressamente previsto dalla legge processuale). (Rigetta, App. Firenze, 10 dicembre 2007).
Cass. pen. n. 35239/2007
L'incompatibilità del perito - cui non si estende la disciplina prevista per il giudice, posto che il perito non concorre nella formazione del provvedimento giurisdizionale - se costituisce titolo per la ricusazione non determina tuttavia la nullità degli atti compiuti. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Messina, 26 Settembre 2006).
Cass. pen. n. 6714/2005
Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.