Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6714 del 22 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della tempestivitą della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.

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