Oltre alla particolare disciplina relativa alla
testimonianza dei
prossimi congiunti di cui all'articolo
199, la norma in oggetto opera una ulteriore deroga al generale obbligo di verità della persona che si trovi a ricoprire l'ufficio di testimone.
Per quanto concerne il
segreto d'ufficio, esso ricopre varie categorie di soggetti tenuti a non rivelare i segreti appresi nell'esercizio delle proprie professioni (si ricorda infatti che l'art.
326 c.p. punisce l'indebita rivelazione del segreto d'ufficio).
La norma fa riferimento ai
pubblici ufficiali, ai
pubblici impiegati ed agli incaricati di pubblico servizio. Va precisato che qui, a differenza della rivelazione di
segreto professionale di cui all'articolo precedente (art.
200), ai soggetti suindicati non spetta la facoltà, bensì l'
obbligo di astenersi dal deporre.
Un
limite a tale obbligo è però previsto nelle ipotesi in cui i soggetti elencati hanno l'
obbligo di riferire all'
autorità giudiziaria le notizie conosciute per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, come ad esempio previsto dagli artt.
331,
361 e
362).