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Articolo 539 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Condanna generica ai danni e provvisionale

Dispositivo dell'art. 539 Codice di procedura penale

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova(1).

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata(2).

Note

(1) Tale provvisionale è per legge immediatamente esecutiva ex art. 540, comma 2.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11/01/2018, n. 4 con decorrenza dal 16/02/2018.

Ratio Legis

In un'ottica di logicità, il giudice quando pronuncia la sentenza di condanna decide anche sull'azione civile esercitata nel processo penale, qualora però le prove acquisite lo consentano.

Spiegazione dell'art. 539 Codice di procedura penale

Si è visto all'articolo precedente come unitamente alla sentenza di condanna il giudice è tenuto a decidere anche in merito all'azione civile esercita nel processo penale.

Qualora il giudice condanni l'imputato e l'eventuale responsabile civile (in solido) al risarcimento del danno, egli deve provvedere contestualmente alla liquidazione, ovvero alla quantificazione economica del danno da risarcire, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

Nell'ipotesi in cui se le prove acquisite non consentano una corretta quantificazione del danno, egli pronuncia condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile. La pronuncia di condanna generica al risarcimento comporta soltanto la verifica in merito alla potenzialità del danno, tuttavia, la concreta esistenza dello stesso deve essere verificata nella successiva fase, quella dinnanzi al giudice della liquidazione, il quale pertanto può negare la sussistenza del danno, senza incorrere nella violazione del giudicato formatosi in merito all'an.

Per evitare che il condannato possa sottrarsi al risarcimento in favore delle parti, il giudice può altresì condannare l'imputato ed il responsabile civile al pagamento di una provvisionale, che può essere rettifica in sede civile.

Il nuovo comma 2 bis stabilisce inoltre che tale provvisionale non deve essere inferiore al cinquanta per cento del danno presumibile, qualora si proceda per omicidio del coniuge o di persona legata da relazione affettiva e risultino figli della vittima non autosufficienti. Se vi sono beni dell'imputato in tale procedimento sottoposto a sequestro conservativo, il sequestro si converte in pignoramento con la condanna di primo grado, nei limiti della provvisionale accordata, in deroga a quanto previsto dall'art. 320, comma 1.

Massime relative all'art. 539 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3357/2018

In tema di risarcimento del danno da reato, il giudice può disporre la condanna al pagamento della provvisionale di crediti già muniti di titolo esecutivo, in quanto il pagamento dell'unico debito estingue entrambi gli obblighi nascenti dai due titoli. (Fattispecie relativa a provvisionale per crediti da assegni di mantenimento, già assistiti da titolo esecutivo emesso in sede di separazione giudiziale).

Cass. pen. n. 20318/2017

In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata).

Cass. pen. n. 39542/2016

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata).

Cass. pen. n. 5914/2012

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza.

Cass. pen. n. 126/2009

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.

Cass. pen. n. 9779/2006

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 del codice di rito.

Cass. pen. n. 12634/2001

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata.

Cass. pen. n. 14583/1999

La provvisionale può essere concessa, anche senza apposita istanza della parte civile, non solo dal giudice di primo grado ma anche da quello d'appello; tuttavia l'autonomo potere del giudice di secondo grado sussiste soltanto quando la relativa questione non è stata prospettata in prime cure e non ha, quindi, formato oggetto di pronuncia esplicita o implicita, sicché viene meno e non può più essere legittimamente esercitato quando la questione stessa è stata già decisa e la statuizione sul punto non ha formato oggetto di specifica impugnazione. In tal caso, infatti, resta precluso ogni ulteriore esame del capo della sentenza sulla provvisionale, che perciò non può essere più modificato nelle successive fasi del giudizio per il principio devolutivo che connota il giudizio di secondo grado, sicché nemmeno una richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile in grado d'appello nel corso della discussione orale potrà essere presa positivamente in considerazione mancando una specifica impugnazione sul punto.

Cass. pen. n. 7241/1999

Il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché non è impugnabile per cassazione.

Cass. pen. n. 1045/1999

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.

Cass. pen. n. 7967/1998

Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, negato nella precedente fase. Ciò in quanto il divieto di cui all'art. 597 c.p.p. concerne esclusivamente le disposizioni a natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza.

Cass. pen. n. 2414/1998

Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 539 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, è applicabile anche al danno non patrimoniale.

Cass. pen. n. 9266/1994

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. (Affermando tale principio la Cassazione ha ritenuto legittima la condanna generica al risarcimento del danno in una fattispecie di abuso di ufficio per consentire un'attività di deposito di rifiuti in situazione contraria a quella prevista dalla legge a tutela della incolumità e sanità pubblica, pur non avendo i giudici di merito indicato in base a quali elementi avessero ritenuto raggiunta la prova dei pretesi danni e dell'entità degli stessi).

La condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere costituito dall'integrale risarcimento: il medesimo pertanto non è impugnabile per cassazione.

Cass. pen. n. 7008/1994

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, costituendo la relativa pronuncia una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento sull'esistenza e sulla misura del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.

Cass. pen. n. 6190/1994

È legittima la condanna generica, in sede penale, al risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'art. 18, L. 18 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», in caso di accertata violazione di norme anti inquinamento, penalmente sanzionate, senza che, al fine predetto, occorra che il titolare del diritto al risarcimento dia la prova dell'an debeatur, bastando che il fatto illecito accertato sia potenzialmente idoneo a produrre danno. (Nella specie trattavasi di violazione dell'art. 21, primo e terzo comma, L. 10 maggio 1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, consistita nello sversamento, nelle acque del torrente Bormida, di reflui di lavorazioni industriali contenenti valori di PH superiori al consentito).

Cass. pen. n. 2246/1991

Il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

Cass. pen. n. 3150/1982

La pronuncia sulla provvisionale in sede penale ha carattere meramente deliberativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile.

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