Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7967 del 7 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte.

(massima n. 2)

Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, negato nella precedente fase. Ciò in quanto il divieto di cui all'art. 597 c.p.p. concerne esclusivamente le disposizioni a natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza.

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