Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2414 del 26 febbraio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 539 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, è applicabile anche al danno non patrimoniale.

(massima n. 2)

In tema di istruzione dibattimentale, nel caso di rinnovata assunzione delle prove per mutamento della composizione del collegio giudicante, può legittimamente darsi lettura, ai sensi del primo comma dell'art. 511 c.p.p., senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso della difesa, dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 480, secondo comma c.p.p. (Fattispecie relativa a lettura delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel dibattimento di fronte a collegio diversamente composto da quello che aveva deliberato la sentenza).

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