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Articolo 532 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti sulle misure cautelari personali

Dispositivo dell'art. 532 Codice di procedura penale

1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [281-283] eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533-537] che concede la sospensione condizionale della pena [163 c.p.].

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nel principio del favor libertatis, secondo cui una privazione o limitazione della libertà personale appare ingiustificata alla luce della decisione di proscioglimento.

Spiegazione dell'art. 532 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa delle conseguenze della sentenza di proscioglimento.

Posto che con la formula di cui all'art. 529 il giudice si è pronunciato sancendo l'innocenza dell'imputato, è chiaro come si debba procedere innanzitutto alla liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e a disporre la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica ai sensi dell'art. 154 bis disp. att. del presente codice.

Il secondo comma precisa tuttavia che la medesima disciplina si applica qualora il giudice, pur condannando l'imputato, gli conceda la sospensione condizionale della pena., posto che con tale istituto il condannato è “messo alla prova”, nel senso che se per cinque anni (due se trattasi di contravvenzione) non commette un delitto (o una contravvenzione) della stessa indole, la pena è estinta.

Massime relative all'art. 532 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18353/2011

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale gią applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. (Nella specie, obbligo di dimora).

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