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Articolo 510 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

Dispositivo dell'art. 510 Codice di procedura penale

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate(1).

2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico(2).

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
[omissis]
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

__________________

(1) Devono inoltre essere riprodotte in forma integrale anche le dichiarazioni lette per le contestazioni dibattimentali.
(2) Comma aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L'assunzione di mezzi di prova deve essere necessariamente sostenuta dalla garanzia di legalità rappresentata dal verbale.

Spiegazione dell'art. 510 Codice di procedura penale

La documentazione degli atti rappresenta una modalità attraverso la quale l'attività procedimentale viene conservata, affinché se ne possa controllare la regolarità ed averne memoria ai fini soprattutto delle eventuali successive impugnazioni e, nell'immediato, del giudizio di primo grado.

Ciò che viene fatto oggetto di documentazione sono essenzialmente dichiarazioni ed operazioni, e solo in tali ipotesi assume autonoma rilevanza, oltre all'attività volta a confezionare l'atto, l'attività volta a documentarne l'avvenuta confezione.

Per quanto concerne più nello specifico il verbale di assunzione di mezzi di prova, la norma in esame prevede che in esso siano indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti e , posto che l'inosservanza è sanzionata con la nullità, deve essere menzionato l'avvertimento previsto dal comma 2 dell'art. 497, ovvero che l'esaminato ha l'obbligo di rispondere secondo verità.

Le domande delle parti e del presidente (il quale può intervenire in forma integrativa e suppletiva ai sensi degli articoli precedenti) e le risposte vanno verbalizzate integralmente, ameno che il presidente non disponga che il verbale venga redatto in forma riassuntiva, sotto la vigilanza del presidente stesso.

Massime relative all'art. 510 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1400/2009

Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Rigetta, App. Torino, 04 aprile 2007).

Cass. pen. n. 7824/1994

L'omessa indicazione nel verbale di dibattimento delle generalità del teste comporta la nullità della deposizione, a norma dell'art. 497, comma terzo, cod. proc. pen. il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni del comma secondo, ivi compreso l'invito al teste a fornire le proprie generalità. Poiché la prova del compimento delle formalità richieste dall'art. 497 cod. proc. pen. è data dal verbale di udienza, nel silenzio di quest'ultimo, si può legittimamente ritenere che siano stati omessi gli adempimenti previsti.

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