1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64](1).
1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64](1).
Cass. pen. n. 41756/2005
Atteso il carattere plurioffensivo del reato di cui all'art. 474 c.p., deve riconoscersi, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p., la qualità di persona offesa al soggetto titolare del marchio contraffattoCass. pen. n. 13208/2005
A norma dell'art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtú del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 c.p.p.E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)
Il presente volume analizza il dibattimento quale fulcro del processo penale italiano, sottolineando l'assoluta centralità ad esso conferita dal sistema accusatorio, introdotto nel nostro Paese dalla riforma del 1988. Procede al confronto tra quest'ultimo ed il sistema inquisitorio, affrontando altresì l'evoluzione storica del processo penale dall'Unità d'Italia all'entrata in vigore del Codice "Vassalli" e le differenti fasi che scandiscono il primo grado del vigente... (continua)
Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.
(continua)L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)