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Articolo 474 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Assistenza dell'imputato all'udienza

Dispositivo dell'art. 474 Codice di procedura penale

1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64](1).

1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento(2).

Note

(1) Tali provvedimenti, esplicazione del potere di disciplina dell'udienza spettante al presidente, sono adottati senza formalità e senza contraddittorio.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

Ratio Legis

Tale disposizione si spiega alla luce del principio di civiltà che richiama la tutela della dignità umana, nonchè la sua libertà di autodeterminazione in funzione dell'effettività del diritto di difesa.

Spiegazione dell'art. 474 Codice di procedura penale

Abbiamo visto coma l'art. 470 preveda che, all'interno dell'udienza dibattimentale, il potere ordinatorio è conferito al presidente e, in sua assenza, al pubblico ministero, ed è esercitato senza formalità. Il presidente e il pubblico ministero possono altresì avvalersi della forza pubblica, la quale dà immediata esecuzione ai provvedimenti del presidente o del p.m..

Con specifico riferimento all'imputato, la norma in commento prevede che l'imputato assiste libero all'udienza, anche se detenuto, tranne le cautele necessarie al fine di prevenire il pericolo di fuga. La previsione appare oltretutto strumentale a quanto disposto dall'art. 64 in materia di interrogatorio.

Massime relative all'art. 474 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41756/2005

Atteso il carattere plurioffensivo del reato di cui all'art. 474 c.p., deve riconoscersi, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p., la qualità di persona offesa al soggetto titolare del marchio contraffatto

Cass. pen. n. 13208/2005

A norma dell'art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtú del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 c.p.p.

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