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Articolo 173 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

Dispositivo dell'art. 173 Codice di procedura penale

1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge [21, 79, 80, 85, 86, 95, 175, 182, 309, 458, 461, 468, 493, 585, 646](1).

2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti(2).

3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

Note

(1) Si considerano da ricondurre alla decadenza le fattispecie caratterizzate da un identico trattamento.
(2) Un esempio sono la proroga dei termini per le indagini preliminari (art. 404) e quella dei termini della custodia cautelare (art. 305).

Ratio Legis

La procedura delle notificazioni è sottoposta ad un sistema di termini, essendo il procedimento una sequenza di atti, che quindi si colloca nella dimensione temporale, intesa sia come distanza sia come durata.

Spiegazione dell'art. 173 Codice di procedura penale

La norma in oggetto sancisce il principio di tassatività delle ipotesi di decadenza. La necessità di restringere alle sole ipotesi previste dalla legge i casi in cui i soggetti decadano dal potere di attivarsi è sorta sulla base della considerazione secondo cui il soggetto titolare dell'interesse può perdere un relativo potere solo se ciò è espressamente comminato, dato il notevole nocumento che ne può derivare (si pensi ad esempio alla decadenza del potere di impugnare la sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima).

Sono detti ordinatori i termini per cui le conseguenze sono prive di rilevanza di natura processuale, salvo eventualmente l'instaurarsi di un procedimento disciplinare per il soggetto responsabile, mentre sono perentori quei termini la cui scadenza determina la perdita del potere di compiere l'atto cui si riferiscono, oppure la cessazione degli effetti del medesimo.

I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono di regola essere prorogati, salvi i casi previsti.

Il comma 3 enuclea il principio di disponibilità del termine di decadenza, nel senso che la parte a favore della quale è stabilito un termine può chiedere o consentirne l'abbreviazione, tramite dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità che procede.

Massime relative all'art. 173 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39778/2014

È inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.

Cass. pen. n. 4851/1998

I termini per la proposizione della domanda di oblazione, previsti dagli artt. 162 e 162 bis c.p., sono da considerare perentori, pur in presenza della innovativa disposizione (rispetto al codice di rito previgente), contenuta nell'art. 173, comma 1, c.p.p., secondo cui «i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge», giacché tale disposizione non impedisce di far derivare la perentorietà dalla natura stessa dei termini quando, come nella specie, essi, pur avendo natura processuale, siano stabiliti non dal codice di procedura penale (nella cui stesura il legislatore delegato ha avuto cura di indicare espressamente i casi in cui la loro inosservanza dava luogo a decadenza), ma da disposizioni contenute in altre leggi, sulle quali il medesimo legislatore delegato non aveva poteri d'intervento.

Cass. pen. n. 3523/1994

Il termine di venti giorni che l'art. 27 c.p.p. stabilisce con carattere di perentorietà a pena di inefficacia della misura coercitiva adottata da giudice dichiaratosi incompetente, non si sottrae, nonostante detto suo carattere, alla regola generale stabilita dall'art. 172 stesso codice, né, in difetto di contraria statuizione, influenza il metodo di calcolo del decorrere del termine previsto da detta norma. Difatti, il termine in questione non è di quelli automaticamente incidenti sullo status libertatis, dato che, nell'ipotesi in cui sia sorto conflitto sulla competenza, il termine medesimo decorre, ai sensi dell'art. 32 c.p.p., dalla comunicazione dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che, argomentando per analogia, se ne deve inferire che, qualora il conflitto non sorga, i venti giorni devono trovare il loro dies a quo nel momento di conoscenza del provvedimento emesso dal giudice dichiaratosi incompetente nel giorno di arrivo degli atti nella cancelleria del giudice ritenuto competente).

Cass. pen. n. 2090/1992

I termini stabiliti a pena di decadenza possono essere prorogati o sospesi nei casi e modi stabiliti dalla legge (art. 173, secondo comma, c.p.p.). Tra tali casi è ricompreso anche quello sul procedimento incidentale di costituzionalità e dei relativi termini, in quanto la sospensione del giudizio, nel quale venga ritenuta non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, non è facoltativa o affidata alla valutazione discrezionale del giudice remittente, ma è imposta obbligatoriamente dall'art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del tribunale, in sede di riesame, che aveva sospeso il procedimento con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 324, sesto comma, c.p.p. Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della disposta sospensione del procedimento, essendo previsto dall'art. 309, decimo comma, c.p.p. l'obbligo di decidere entro il termine di dieci giorni a pena di inefficacia della misura cautelare).

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