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Articolo 382 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Arresto in flagranza differita

Dispositivo dell'art. 382 bis Codice di procedura penale

1. (1)Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio(2).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.

Ratio Legis

Attraverso questa disposizione, il legislatore stabilisce una nuova ipotesi di arresto in flagranza (differita) che permette una più ampia tutela in quanto concede la possibilità di intervenire con l’arresto anche al di fuori dei normali tempi per cui si può parlare di flagranza o quasi-flagranza di cui all’art. 382 del c.p.p..

Spiegazione dell'art. 382 bis Codice di procedura penale

La norma in esame (inserita dalla L. n. 168 del 2023 e modificata dal d.l. n. 137 del 2024, convertito con modifiche in L n. 171 del 2024) regolamenta una nuova ipotesi di flagranza (c.d. flagranza differita).

Il comma 1 stabilisce che lo stato di flagranza (differita) può sussistere nel caso di commissione delle seguenti fattispecie di reato: quelle di cui all’art. 387 bis del c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’offeso), all’art. 572 del c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e all’art. 612 bis del c.p. (atti persecutori).

In relazione a queste ipotesi, sussiste la flagranza differita se il soggetto risulta autore del fatto sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il reato.

Di conseguenza, in presenza dei suddetti requisiti, è possibile disporre l’arresto dell’autore di uno dei predetti reati.

Tuttavia, l’arresto non deve essere compiuto oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore del reato e, comunque, il differimento dello stato di flagranza non può estendersi oltre le quarantotto ore dalla realizzazione del reato.

Inoltre, il comma 1-bis (inserito dal d.l. n. 137 del 2024, convertito con modifiche in L n. 171 del 2024) prende in considerazione il caso di delitti non colposi per cui è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali (pubbliche o private) nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni, nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

In questi ultimi casi, si applica quanto stabilito dal comma 1 quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale o per ragioni relative alla regolare erogazione del servizio.

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