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Articolo 377 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Citazioni di persone informate sui fatti

Dispositivo dell'art. 377 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

  1. a) le generalità della persona;
  2. b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
  3. c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento(1).

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [359, 360], dell'interprete [143] e del custode delle cose sequestrate [259].

Note

(1) In tali casi, dunque, non si richiede l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

Spiegazione dell'art. 377 Codice di procedura penale

Mentre nei confronti della persona sottoposta alle indagini il pubblico ministero notifica l'invito a presentarsi, nei confronti della persona offesa e dei potenziali testimoni lo strumento indicato dal legislatore è il decreto di citazione.

Tale decreto deve contenere gli elementi di cui al comma due, tra cui spicca l'avvertimento che in caso di mancata comparizione potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo, qualora non venga addotto un legittimo impedimento.

Quanto detto sopra vale anche per la convocazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.

Massime relative all'art. 377 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25958/2013

Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilitą, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.

Cass. pen. n. 15789/2005

Il delitto di subornazione, per la cui configurabilitą č richiesta la prioritą dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia gią reso la propria deposizione in quanto la qualitą di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste gią sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (principio riaffermato, nella specie, con riguardo a condotta subornatrice posta in essere nei confronti di soggetto che era gią stato sentito dal P.M. come persona informata sui fatti).

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