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Articolo 378 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Poteri coercitivi del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 378 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.

Ratio Legis

Tale disposizione si spiega alla luce del ruolo svolto dal P.M. nella fase delle indagini preliminari di cui per l'appunto è titolare.

Spiegazione dell'art. 378 Codice di procedura penale

La norma in esame attribuisce al pubblico ministero i medesimi poteri coercitivi a disposizione del giudice.

Il p.m. può dunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica. Per gli atti di indagine, ed al fine di portarli a compimento con la massima efficienza, il p.m. adotta tutte le prescrizioni necessarie.

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