Tra gli atti che sono manifestazione del potere coercitivo dell'
autorità giudiziaria rientra l'
accompagnamento coattivo di altre persone che non siano imputate (fattispecie disciplinata dall'art.
132).
La norma in commento indica nello specifico i presupposti per poter disporre con
decreto motivato del
giudice l'accompagnamento del testimone, del
perito, del testimone, del
consulente tecnico, dell'
interprete, del
custode, se non sono comparsi nonostante la regolare convocazione in
udienza.
L'accompagnamento è disposto altresì solo quando non venga espresso un
legittimo impedimento da parte della persona convocata. Va precisato che la medesima disposizione val anche per l'accompagnamento coattivo disposto dal pubblico ministero ex art.
377, comma 2 lett. c).
Per via della qualità rivestita le persone convocate e non comparse senza addurre un legittimo impedimento possono essere condannata al pagamento di una
sanzione pecuniaria, nonché alle spese causate dalla mancata comparizione, ma la condanna può essere revocata qualora il giudice ritenga fondate le giustificazioni poi addotte dall'interessato (art.
47 disp. att. cpp). Per quanto concerne le forme e le garanzie, si segue la disciplina dettata per l'accompagnamento coattivo dell'imputato di cui all'articolo precedente.