Una volta acquisita la notizia di reato, ma non ancora realizzatasi la condizione di procedibilità, occorre distinguere a seconda che essa possa ancora realizzarsi oppure no.
In tale ultimo caso, ai sensi dell'art. [[n411]], il
pubblico ministero deve chiedere l'
archiviazione al
giudice per le indagini preliminari.
Nel caso di cui alla presente norma, in attesa della condizione di procedibilità, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le
fonti di prova, e, nei casi in cui sussista un pericolo nel ritardare l'acquisizione, può essere disposto l'
incidente probatorio (v. art.
392).
La mancanza della condizione di procedibilità non impedisce dunque l'avvio delle indagini preliminari, ma si tratta di indagini sottoposte ad un peculiare regime.
A tal proposito, pare opportuno precisare che il
termine per la conclusione delle indagini decorre dal momento in cui la
querela, l'stanza, la richiesta o l'
autorizzazione a procedere pervengono al pubblico ministero.