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Articolo 334 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Referto

Dispositivo dell'art. 334 Codice di procedura penale

1. Chi ha l'obbligo del referto [365 c.p.] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino(1)(2).

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Note

(1) Si tratta di quei soggetti che, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità.
(2) In tali casi si verificherebbe infatti un'intollerabile restrizione del diritto all'assistenza sanitaria di chi ha commesso il reato.

Ratio Legis

Il legislatore ha considerato che non sempre le notizie di reato possono risultare autoprodotte dagli organi inquirenti, potendo invece essere ricevute da questi, in alcune occasioni, secondo le modalità previste dalla legge e per questo definite "notizie di reato qualificate".

Spiegazione dell'art. 334 Codice di procedura penale

Il referto svolge un ruolo più importante della semplice denuncia, in quanto capace di fornire accurati elementi tecnici alla notitia criminis, assumendo notevole rilievo anche per la successiva fase peritale.

Come per il pubblico ufficiale, l'obbligo di referto scatta solo nel momento in cui il sanitario stia esercitando la sua professione, e non al di fuori di tale esercizio. La sua omissione è punibile ai sensi dell'art. 365 c.p..

Per quanto riguarda la valutazione che il sanitario deve compiere ai fini della qualificazione del reato come procedibile d'ufficio, è richiesta la concreta possibilità, tenuto conto di tutte le modalità e di tutte le circostanze del caso, che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, non richiedendosi un più ristretto giudizio di probabilità.

In tutti i casi dubbi il sanitario ha comunque l'obbligo di referto, funzionalmente collegato al rispetto, da parte del Pubblico Ministero, dell'esercizio dell'azione penale.

Chi ha l'obbligo di referto deve farla pervenire all'autorità competente entro 48 ore dalla ricezione della notizia di reato, e deve contenere gli elementi di cui al comma 2, al fine di permettere al pubblico ministero l'acquisizione più completa possibile della notizia di reato.

Massime relative all'art. 334 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 7034/1998

In tema di elemento psicologico del reato di omissione di referto, la valutazione da parte dell'esercente la professione sanitaria della perseguibilitą di ufficio del delitto ravvisabile nel caso a lui sottoposto non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, ossia con l'adozione di ogni criterio di giudizio che tenga conto delle peculiaritą della situazione effettiva, dovendosi riconoscere al sanitario un margine di discrezionalitą nell'apprezzamento della natura dell'infortunio in relazione al tipo di lesione riscontrata, alla descrizione dei fatti fornita dal paziente o dai suoi eventuali accompagnatori e agli altri possibili elementi di riscontro. (Fattispecie di lesioni da infortunio sul lavoro nella quale la Suprema Corte ha escluso il dolo in capo al medico in ordine al contestato reato di cui all'art. 365 c.p., avuto riguardo alla totale assenza di indicazioni da parte del paziente circa la dinamica dell'infortunio, ed essendo stata anzi fornita dal medesimo una versione del fatto tale da escludere qualunque violazione delle norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Cass. pen. n. 4400/1996

In tema di obbligo di referto il mancato rispetto degli specifici requisiti di cui all'art. 334 comma 3 c.p.p. non comporta la sussistenza del reato previsto dall'art. 365 c.p. (omissione di referto) qualora non vi sia sostanziale incompletezza o reticenza della denuncia. Deve, invero, escludersi che la norma processuale integri, al di lą dei termini per l'adempimento, la norma sostanziale la quale ha un autonomo valore costitutivo e non meramente sanzionatorio.

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