Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7034 del 11 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di elemento psicologico del reato di omissione di referto, la valutazione da parte dell'esercente la professione sanitaria della perseguibilitą di ufficio del delitto ravvisabile nel caso a lui sottoposto non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, ossia con l'adozione di ogni criterio di giudizio che tenga conto delle peculiaritą della situazione effettiva, dovendosi riconoscere al sanitario un margine di discrezionalitą nell'apprezzamento della natura dell'infortunio in relazione al tipo di lesione riscontrata, alla descrizione dei fatti fornita dal paziente o dai suoi eventuali accompagnatori e agli altri possibili elementi di riscontro. (Fattispecie di lesioni da infortunio sul lavoro nella quale la Suprema Corte ha escluso il dolo in capo al medico in ordine al contestato reato di cui all'art. 365 c.p., avuto riguardo alla totale assenza di indicazioni da parte del paziente circa la dinamica dell'infortunio, ed essendo stata anzi fornita dal medesimo una versione del fatto tale da escludere qualunque violazione delle norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro).

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