Le
misure interdittive, al pari di quelle coercitive, subiscono un limite alla loro applicabilità. Esse possono infatti essere disposte solamente qualora si proceda per
delitti per il quali la legge stabilisce l'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Le misure interdittive, al contrario di quelle coercitive, non prevedono limitazioni alla
libertà personale, ma impongono dei divieti.
Per quanto concerne i
criteri di scelta, per le quali valgono ovviamente i
principi di adeguatezza della singolo misura in relazione al fatto concreto e di proporzionalità, va ricordata l'ulteriore possibilità data al giudice di dare più specifica attuazione a tali principi attraverso l'
applicazione soltanto parziale delle misure prescelte.
Difatti, le diverse disposizioni dettate al riguardo, facendo riferimento alla formula “in tutto o in parte”, consentono che l'incidenza della misura stessa possa venire in concreto limitata esclusivamente ad una parte della responsabilità genitoriale, ovvero ad un settore o ad una parte dell'attività inerente all'ufficio o all'attività interdetti.