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Articolo 287 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Dispositivo dell'art. 287 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari(1), [289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Note

(1) Le disposizioni riguardanti le singole misure interdittive derogano a tale regola generale con riferimento a determinate figure delittuose (es. artt. 288, 289 e 290).

Ratio Legis

La norma in esame stabilisce per le misure interdittive, al pari di quelle coercitive, un limite di sbarramento, al fine di non arrecare ingiustificati pregiudizi alla libertà dei soggetti.

Spiegazione dell'art. 287 Codice di procedura penale

Le misure interdittive, al pari di quelle coercitive, subiscono un limite alla loro applicabilità. Esse possono infatti essere disposte solamente qualora si proceda per delitti per il quali la legge stabilisce l'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Le misure interdittive, al contrario di quelle coercitive, non prevedono limitazioni alla libertà personale, ma impongono dei divieti.

Per quanto concerne i criteri di scelta, per le quali valgono ovviamente i principi di adeguatezza della singolo misura in relazione al fatto concreto e di proporzionalità, va ricordata l'ulteriore possibilità data al giudice di dare più specifica attuazione a tali principi attraverso l'applicazione soltanto parziale delle misure prescelte.

Difatti, le diverse disposizioni dettate al riguardo, facendo riferimento alla formula “in tutto o in parte”, consentono che l'incidenza della misura stessa possa venire in concreto limitata esclusivamente ad una parte della responsabilità genitoriale, ovvero ad un settore o ad una parte dell'attività inerente all'ufficio o all'attività interdetti.

Massime relative all'art. 287 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42588/2011

Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al "quantum" di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa. (Annulla con rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26/05/2011).

Cass. pen. n. 10500/2007

In tema di responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato, nei confronti dell'ente possono essere applicate in sede cautelare, sempre che ricorrano i presupposti del fumus delicti e del periculum in mora, soltanto le sanzioni interdittive che siano irrogabili all'esito del giudizio di merito in quanto previste dalla legge in relazione al tipo di reato a cui si ricollega la responsabilità dell'ente. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 12499/2005

È inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione del P.M. in relazione alla sola gravità del quadro indiziario, allorquando il Gip abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale interdittiva ritenendo insussistenti anche le esigenze cautelari.

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