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Articolo 285 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

Dispositivo dell'art. 285 bis Codice di procedura penale

(1)Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 3, della l. 21 aprile 2011, n. 62.
(2) Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 3 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, il quale ha soppresso le parole “donna incinta o” e, dopo le parole “madre di prole di età”, ha inserito le seguenti “superiore a un anno e” ed ha aggiunto infine il seguente periodo “Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”.

Ratio Legis

La norma in esame è stata introdotta al fine di limitare il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale dei figli di soggetti detenuti.

Spiegazione dell'art. 285 bis Codice di procedura penale

La custodia cautelare in carcere rappresenta la misura più grave di privazione della libertà personale e, coerentemente con i principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari ex art. 275 del c.p.p., la scelta della custodia carceraria rappresenta l’extrema ratio.
Tuttavia, in alcune ipotesi, anche se sussistono gravi indizi di colpevolezza (art. 273 del c.p.p.) ed esigenze cautelari (art. 274 del c.p.p.), i commi 4 e ss. dell’art. 275 c.p.p. stabiliscono il divieto di custodia cautelare in carcere, salvo che vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L’art. 285-bis c.p.p. (introdotto dalla L. n. 62 del 2011 e recentemente modificato dall’art. 15, comma 3 del D.L. Sicurezza, D.L. n. 48 dell’11 aprile 2025 convertito in L. n. 80 del 9 giugno 2025) deve essere inserito proprio in tale contesto. Tale disposizione è volta a temperare la gravosità della custodia cautelare nei confronti degli imputati tenuti all’assistenza della prole.

Questa norma regolamenta la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM). Si tratta di strutture il cui compito è quello di garantire ai genitori e ai figli di mantenere il rapporto familiare. Infatti, l’istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) si caratterizza per un ambiente più sobrio rispetto a quello penitenziario e si connota per l’assenza dei tradizionali riferimenti all’edilizia carceraria (ad esempio, le sbarre). Inoltre, per evitare traumi nei bambini, all’interno dell’istituto, gli agenti di Polizia Penitenziaria non indossano la divisa.

Nello specifico, questa norma si riferisce alla situazione descritta dal comma 4 dell’art. 275 c.p.p.: cioè, il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere dell’imputato che sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente oppure che sia padre (qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che fanno venir meno tale divieto.

In tale situazione, il nuovo art. 285-bis c.p.p. stabilisce un doppio regime:
  1. per le madri di figli con un’età tra uno e sei anni, è prevista la facoltatività dell’esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata (ICAM): cioè, la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri può essere disposta dal giudice, ma soltanto nel caso in cui le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentono;
  2. per le donne incinte o madri di figli con un’età inferiore ad un anno, è stabilita l’obbligatorietà dell’esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata (ICAM): ossia, la custodia deve essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
L’impostazione, che il nuovo art. 285-bis c.p.p. segue per la custodia cautelare, è analoga a quella disposta con l’art. 147 del c.p. (come modificato dall’art. 15, comma 1 del D.L. Sicurezza, D.L. n. 48 del 2025 convertito in L. n. 80 del 2025) sul piano dell’esecuzione della pena: qualora vi siano esigenze di eccezionale rilevanza, nell'ipotesi di madre con figli di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri; nell'ipotesi di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

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