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Articolo 107 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

Dispositivo dell'art. 107 Codice di procedura penale

1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca(1).

Note

(1) Si tratta di atti che ostacolano l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto fiduciario difensore-assistito, qui disciplinati in riferimento alle ipotesi di difesa tecnica di tutte le parti private, non in riferimento ai casi in cui intervenga il difensore d'ufficio.

Ratio Legis

La disposizione conferma la natura fiduciaria del rapporto professionale intercorrente tra difensore e assistito, che può dunque vivere in ogni momento un possibile scioglimento unilaterale.

Spiegazione dell'art. 107 Codice di procedura penale

Per quanto concerne la difesa di fiducia (contrapposta alla difesa d'ufficio), il codice stabilisce innanzitutto che l'imputato ha diritto a nominare non più di due difensori di fiducia, con la conseguenza che la nomina di un terzo sarebbe colpita da inefficacia.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia (art. 96) o ne sia rimasto privo, è necessaria l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio.

Il difensore di fiducia nomnato che non accetti l'incarico deve darne immediata comunicazione all'autorità procedente, oltre che al soggetto che lo ha nominato, di modo che si possa procedere ad una nuova nomina, di fiducia o d'ufficio, in caso di inerzia del soggetto stesso.

Il ruolo del difensore d'ufficio è comunque sussidiario, nel senso che la nomina d'ufficio cessa non appena l'imputato nomini un difensore di fiducia, e si differenzia essenzialmente per il fatto che mentre il difensore di fiducia può rifiutare la nomina, il difensore d'ufficio di regola non può, ed ha pertanto l'obbligo di prestare il proprio patrocinio, salvo che vi sia un giustificato motivo. Qualora in giustificato motivo vi sia, egli è comunque tenuto ad avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria competente, affinché agisca di conseguenza, procedendo ad una nuova nomina.

La rinuncia o l'abbandono della difesa non hanno comunque effetto finchè non si procede ad una nuova nomina, dato che l'imputato (o l'indagato) non possono certe rimanere senza difesa tecnica, date le importanti conseguenze negative che ne scaturirebbero.

Per la precisione, la non accettazione dell'incarico ha effetto con la relativa comunicazione all'autorità procedente, mentre la revoca e la rinuncia all'incarico hanno effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore.

Anche se giustificate, la rinuncia e l'abbandono non possono dunque lasciare senza assistenza l'imputato, e l'inadempimento a tale precetto è colpito da pesanti sanzioni disciplinari, una volta innescata la procedura descritta dall'articolo 105, ovvero la segnalazione dell'autorità giudiziaria procedente.

Massime relative all'art. 107 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16958/2018

La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

Cass. pen. n. 38944/2015

Nel giudizio d'appello, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato; ne deriva che, in tale ipotesi, è legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato).

Cass. pen. n. 8350/2011

Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza.

Cass. pen. n. 47441/2008

L'onere di comunicare "subito" all'autorità procedente la non accettazione o la rinuncia all'incarico difensivo è assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che è tale la comunicazione che non determina rinvii dell'udienza già fissata né rinnovazione delle notificazioni già effettuate).

Cass. pen. n. 3549/1999

In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso “comportamento concludente”. Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato.

Cass. pen. n. 9478/1998

Nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per facta concludentia ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.

Cass. pen. n. 1346/1998

Nel vigente ordinamento processuale penale non è prevista la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo. Pertanto sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducia nominato.

Cass. pen. n. 6660/1997

In tema di rinuncia del difensore al mandato difensivo, qualora un difensore, nominato in primo grado dall'imputato congiuntamente ad altro difensore, non abbia partecipato ad alcuna udienza del giudizio di primo grado, in cui era stato invece sempre presente l'altro difensore, deve ritenersi che egli abbia implicitamente rinunciato al mandato, a nulla rilevando la formale omissione della comunicazione della rinuncia alla autorità procedente prescritta dall'art. 107, comma primo, c.p.p.. Ne consegue che legittimamente l'avviso per il giudizio di appello è dato esclusivamente al difensore che aveva concretamente prestato l'attività difensiva in primo grado.

Cass. pen. n. 4036/1996

Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d'ufficio, non può riguardarsi come illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d'ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.p.p., a continuare, medio tempore, ad assicurare la difesa della parte.

Cass. pen. n. 3898/1996

Nel vigente ordinamento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 c.p.p., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il mancato intervento del difensore all'interrogatorio cosiddetto di garanzia potesse essere interpretato quale rinuncia al mandato).

Cass. pen. n. 9305/1994

Nel caso in cui l'imputato, pur avendo nominato due difensori, si sia limitato in concreto ad avvalersi di uno solo di essi, sul quale ha concentrato la propria scelta originaria, a lui affidando nella prassi la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, ciò, pur non comportando revoca della nomina formalmente conferita, dimostra, per facta concludentia ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito. Ne consegue che la nullità derivante dall'omessa notificazione a tale difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, configura una nullità relativa che deve essere eccepita nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 3418/1993

Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non può essere revocato ad libitum, implicitamente, con una successiva nomina di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto (che non impediva al difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di nuova designazione). L'inosservanza di dette disposizioni è causa di nullità inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell'art. 178 c.p.p. in quanto attinente all'assenza del difensore.

Cass. pen. n. 7928/1993

Il criterio interpretativo formatosi in relazione al codice di rito del 1930, secondo cui non poteva ritenersi la permanenza della qualità di difensore nell'avvocato che, pur regolarmente avvisato, non si fosse presentato all'udienza del giudizio di primo grado, fosse fatto ivi sostituire onde non spettava al medesimo l'avviso per l'udienza del procedimento di appello, può essere ribadito anche nel quadro normativo del nuovo codice, con riguardo alla situazione in cui, nell'udienza di primo grado, l'imputato sia stato assistito da altro difensore, pure di fiducia ed anch'esso regolarmente avvisato. I dati rilevanti di tale situazione sono infatti riconducibili — per facta concludentia — ad un abbandono della difesa dell'imputato, da parte del detto difensore assente, congiunto alla presa d'atto di ciò, da parte dell'imputato stesso, che peraltro, affidandosi alla sola difesa del difensore presente, mostra di intendere revocare il mandato all'altro difensore. Essendo così riscontrabile la perdita della qualità di difensore in quest'ultimo non gli spetta l'avviso per l'udienza del giudizio di appello.

Cass. pen. n. 11869/1990

Qualora i difensori formulino istanza di rinvio del procedimento dichiarando di rinunciare al mandato in caso di mancato accoglimento della stessa, il giudice non ha obbligo di disporre il rinvio perché la rinuncia condizionata non è prevista dall'ordinamento processuale e perché la rinuncia stessa non è in ogni caso operante fino a quando non sia comunicata alla parte e questa non abbia avuto modo di provvedere alla sostituzione del difensore.

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