Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3898 del 15 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel vigente ordinamento processuale penale non č ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non puņ desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autoritą giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di lą delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 c.p.p., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il mancato intervento del difensore all'interrogatorio cosiddetto di garanzia potesse essere interpretato quale rinuncia al mandato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.