Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16958 del 16 aprile 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullitā, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, č consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

(massima n. 2)

In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolaritā formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullitā eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione.

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