Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11869 del 29 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora i difensori formulino istanza di rinvio del procedimento dichiarando di rinunciare al mandato in caso di mancato accoglimento della stessa, il giudice non ha obbligo di disporre il rinvio perché la rinuncia condizionata non è prevista dall'ordinamento processuale e perché la rinuncia stessa non è in ogni caso operante fino a quando non sia comunicata alla parte e questa non abbia avuto modo di provvedere alla sostituzione del difensore.

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