Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3418 del 28 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non puņ essere revocato ad libitum, implicitamente, con una successiva nomina di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto (che non impediva al difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di nuova designazione). L'inosservanza di dette disposizioni č causa di nullitą inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell'art. 178 c.p.p. in quanto attinente all'assenza del difensore.

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