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Articolo 558 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Giudizio immediato

Dispositivo dell'art. 558 bis Codice di procedura penale

1. (1)Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 bis.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

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