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Articolo 558 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo

Dispositivo dell'art. 558 Codice di procedura penale

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza [380, 381] o che hanno avuto in consegna l'arrestato [383] lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3(1).

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili(2).

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. Nondimeno, se l'arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri(3)(6).

4-ter. Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo(3)(6).

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo [449-452] quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono [449 2].

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione(5).

7. [L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine [451 6].

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.](4)

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

Note

(1) La presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza (art. 163 disp. att. del presente codice).
(2) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella l. 17 febbraio 2012, n. 9. Il testo precedente prevedeva: "4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili."
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art.1, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella l. 17 febbraio 2012, n. 9.
(4) I commi 7 e 8 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza 10 novembre 2022, n. 243 della Corte Costituzionale.
(5) Comma modificato dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.
(6) Comma modificato dall'art. 15, comma 6 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80.

Ratio Legis

Nell'ambito della regolamentazione del procedimento penale dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, il legislatore riserva una sede autonoma alla disciplina dei procedimenti speciali poiché quest'ultima presenta delle peculiarità rispetto a quanto stabilito per i riti speciali davanti al Tribunale collegiale.

Spiegazione dell'art. 558 Codice di procedura penale

L’art. 558 c.p.p. regolamenta il giudizio direttissimo che, a seguito di arresto in flagranza, può aversi davanti al tribunale monocratico. In questo caso, il rito speciale può essere introdotto con due diverse modalità, a seconda che il pubblico ministero abbia o meno ordinato alla polizia giudiziaria di mettere l’arrestato a propria disposizione.
Innanzitutto, la disposizione disciplina l’ipotesi della presentazione dell’arrestato in udienza da parte della polizia giudiziaria.

Ai sensi del comma 1, se il pubblico ministero non ordina alla polizia giudiziaria di porre l’arrestato a propria disposizione, gli organi di polizia giudiziaria, che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato, conducono il soggetto davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio. Però, anche in tal caso, come precisato dall’art. 163 delle disp. att. c.p.p., è il pubblico ministero a disporre se la polizia giudiziaria possa presentare l’arrestato al giudice per la convalida ed il contestuale giudizio con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.
In questa ipotesi, la polizia giudiziaria provvede alla citazione, anche oralmente, dell’offeso e dei testimoni e ad avvisare il difensore (di fiducia o d’ufficio) dell’arrestato.
Ancora, secondo il comma 3, in udienza, il giudice può autorizzare l’organo di polizia giudiziaria a svolgere una relazione orale sulle circostanze che hanno portato all’arresto. Autorevole dottrina evidenzia che tale relazione non ha valore di testimonianza, ma ha lo scopo di far acquisire al giudice gli elementi necessarie per il giudizio di convalida. Poi, viene sentito l’arrestato per la convalida dell’arresto.

Il comma 2 precisa che, se il giudice non tiene udienza, gli organi di polizia giudiziaria devono dare immediatamente notizia dell’arresto al giudice e quest’ultimo deve fissare l’udienza entro quarantotto ore dall’arresto. In tal caso, non si applica il comma 4 dell’art. 386 del c.p.p.: ossia, l’arrestato non dovrà essere tradotto nella casa circondariale del luogo in cui l’arresto è stato eseguito, ma dovrà essere custodito dalla stessa polizia giudiziaria.

La seconda ipotesi disciplina dall’art. 558 c.p.p. è quella della presentazione dell’imputato in udienza da parte del pubblico ministero. Ai sensi del comma 4, se c’è l’ordina alla polizia giudiziaria di porre l’arrestato a propria disposizione, entro quarantotto ore dall’arresto, il pubblico ministero può presentare l’arrestato direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio.

In base al comma 9, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei casi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 449 del c.p.p.: ossia, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato dal g.i.p. e quando l’indagato ha reso confessione (in questi casi, la richiesta di abbreviato o di patteggiamento verrà effettuata non ai sensi dell’art. 558, comma 8 c.p.p., ma prima che sia aperto il dibattimento ex comma 2 dell’art. 452 del c.p.p. e comma 1 dell’art. 446 del c.p.p.).

Peraltro, a norma dei commi 4-bis e 4-ter (entrambi modificati dal c.d. Decreto Sicurezza, D.L. n. 48 dell’11 aprile 2025 convertito in L. n. 80 del 9 giugno 2025), nei casi di cui ai commi 2 e 4 (se il giudice non tiene udienza o c’è l’ordine di porre a disposizione l’arrestato), in attesa dell’udienza di convalida, il pubblico ministero ha il potere di individuare luoghi alternativi al carcere per la custodia dell’arrestato:
  1. egli dispone che la custodia in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 284 del c.p.p. (cioè, nei luoghi ove si eseguono gli arresti domiciliari);
  2. in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dei luoghi ex art. 284 c.p.p. o se questi luoghi si trovano fuori dal circondario in cui c’è stato l’arresto o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone la custodia presso idonee strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria;
  3. in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone la custodia nella casa circondariale del luogo di esecuzione dell’arresto (o, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina);
  4. nel caso di arresto in flagranza per i reati di cui alle lett. e-bis e f dell’art. 380 del c.p.p. (furto in abitazione, rapina ed estorsione), il pubblico ministero deve necessariamente disporre la custodia presso idonee strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria.
Inoltre, i commi 4-bis e 4-ter prevedono una particolare disciplina qualora l’arrestato sia una donna incinta o madre di prole in tenera età. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dei luoghi ex art. 284 c.p.p. o se questi luoghi si trovano dal circondario in cui c’è stato l’arresto, bisogna distinguere:
  • se si tratta di donna incinta o madre di figli con meno di un anno, il pubblico ministero deve disporre (obbligatoriamente) la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (cd. ICAM);
  • se l’arrestato è madre di figli con età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre (facoltativamente) la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Passando allo svolgimento del rito, a norma del comma 5, in caso di mancata convalida dell’arresto, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Però, il giudice procede a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

Il comma 6 stabilisce che, in caso di convalida dell’arresto, si procede immediatamente al giudizio. Tuttavia, nel caso di arresto effettuato ai sensi del comma 3 dell’art. 380 del c.p.p. (cioè, quando l’offeso non ha proposto querela perché non presente sul luogo e non prontamente rintracciabile), se l’arresto è convalidato e manca la querela e questa può ancora sopravvenire, il giudice sospende il processo. La sospensione è revocata non appena c’è la proposizione della querela o la rinuncia a proporla o quando è scaduto il termine per la sua proposizione.

Infine, a norma dei commi 7 e 8, l’imputato ha facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a cinque giorni e ciò comporta la sospensione del dibattimento fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Inoltre, subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento e, in tal caso, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento.
Tuttavia, questi due commi devono essere letti alla luce della sent. n. 243 del 2022 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 558, commi 7 e 8 c.p.p. “in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all’imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento”.

Massime relative all'art. 558 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11833/2017

Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall'art. 558 cod., comma quarto, proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l'arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestività della richiesta e della fissazione dell'udienza di convalida.

Cass. pen. n. 7933/2012

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 cod. proc. pen., dopo aver provveduto alla convalida, disponga la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto dell'incompletezza dell'attività investigativa, in quanto la carenza investigativa non rientra tra i presupposti del rito direttissimo e, ove sussistente, ben può essere colmata dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Cass. pen. n. 42696/2008

Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo «può » (non «deve » ) formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a seguito della convalida dell'arresto e della concessione di un termine a difesa con rinvio del processo, è stata ritenuta sanata dalla richiesta dell'imputato di procedere al rito abbreviato).

Cass. pen. n. 31627/2004

L'art. 558 c.p.p., nel disciplinare la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, presuppone l'attualità dello stato di arresto, per cui deve ritenersi che, ove questa sia venuta meno, avendo il pubblico ministero disposto la liberazione dell'arrestato, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., alla convalida debba provvedere, secondo le regole ordinarie, non più il giudice del dibattimento ma il giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 31043/2004

Qualora il pubblico ministero intenda chiedere, ai sensi dell'art. 558 c.p.p., la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, la facoltà, riconosciutagli dal comma 4, seconda parte, di detto articolo di chiedere al giudice la fissazione di apposita udienza è esercitabile solo a condizione che il giudice non tenga già udienza e non sia quindi possibile la presentazione immediata dell'arrestato, ai sensi della prima parte dello stesso comma 4. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il tribunale monocratico, richiesto di fissare udienza per il giorno successivo all'arresto, aveva poi, in detta udienza, respinto la richiesta di convalida osservando che esso aveva tenuto udienza anche il giorno precedente).

Cass. pen. n. 23197/2004

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto l'art. 558 c.p.p., al comma quarto, richiama le disposizioni dell'art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza, e al comma primo prevede che la persona arrestata venga presentata direttamente al giudice del dibattimento, e questo non può che essere quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza. v. Corte cost., 16 luglio 2004 n. 223.

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