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Articolo 615 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Deliberazione e pubblicazione

Dispositivo dell'art. 615 Codice di procedura penale

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza(1) salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623(2), la corte dichiara inammissibile [591] o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

Note

(1) Ovvero dopo aver completato la discussione di tutti i ricorsi iscritti nel ruolo dell'udienza.
(2) Quindi se la corte non pronuncia, rispettivamente, l'annullamento senza rinvio (art. 620), l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622), ovvero l'annullamento con rinvio (art. 623).

Ratio Legis

La deliberazione in camera di consiglio risponde ad esigenze di maggiore funzionalità.

Spiegazione dell'art. 615 Codice di procedura penale

Nelle ipotesi in cui il giudizio in cassazione si sia svolto in forma dibattimentale (v. art. 614) la sentenza è deliberata in camera di consiglio subito dopo il termine della pubblica udienza, tranne quando, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra prossima udienza.

La corte procede ai sensi dell'articolo 527 per quanto concerne la deliberazione della sentenza.

Subito dopo la deliberazione, la sentenza viene pubblicata mediante lettura del dispositivo tramite il presidente o un consigliere da lui delegato. Alla sottoscrizione del dispositivo procede invece solo il presidente.

Oltre ai casi in cui l'inammissibilità del rigetto venga dichiarata dall'apposita sezione filtro (v. articolo 610) prima dell'assegnazione della causa alla sezione competente, l'inammissibilità può essere dichiarata anche all'esito della discussione. All'esito della discussione la corte può anche rigettare il ricorso.

Massime relative all'art. 615 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19547/2004

Deve ritenersi ammissibile il conflitto tra giudice civile e giudice penale in ordine alla competenza a decidere su questioni attinenti al pagamento delle spese di giustizia in conseguenza di condanna penale; conflitto da risolversi, anche dopo l'abrogazione dell'art. 695 c.p.p. in coincidenza con l'entrata in vigore del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sulla base del principio secondo cui la competenza è del giudice penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, quando la contestazione abbia ad oggetto la sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, mentre è del giudice civile — previa investitura del medesimo nelle forme dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c. — ove si contestino soltanto singole causali di spesa ed il relativo ammontare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, rilevato che l'interessato lamentava soltanto l'inclusione, tra le spese poste a suo carico, di quelle relative ad intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di indagini preliminari a carico di altri soggetti, ha dichiarato la competenza del giudice civile).

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