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Articolo 682 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Liberazione condizionale

Dispositivo dell'art. 682 Codice di procedura penale

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [176 c.p.].

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Ratio Legis

Essendo alla magistratura di sorveglianza affidata la funzione di verificare la coerenza e l'efficacia del trattamento penitenziario rispetto allo specifico fine della rieducazione del reo, questa ha il compito di decidere sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

Spiegazione dell'art. 682 Codice di procedura penale

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale sono necessari i seguenti requisiti:

  • che il condannato a pena detentiva abbia scontato almeno trenta mesi e, in ogni caso, almeno la metà della pena;

  • che la pena rimasta da scontare non ecceda i cinque anni;

  • un comportamento che ne faccia desumere il sicuro ravvedimento;

  • che il condannato abbia adempiuto o abbia fatto il possibile per adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato;

  • che non abbia già usufruito (inutilmente) del beneficio.

Per quanto riguarda il recidivo aggravato o reiterato (art. 99), egli deve aver scontato almeno quattro anni di reclusione e non meno di tre quarti della pena inflittagli, mentre il condannato all'ergastolo deve aver scontato almeno ventisei anni di pena.

Fatte le dovute premesse, la norma in commento prevede che la valutazione in merito spetti al tribunale di sorveglianza, il quale valuta il comportamento tenuto dal condannato, una volta acquisiti gli elementi istruttori necessari ed ogni documentazione rilevante.

Se il tribunale di sorveglianza decide che manchi il c.d. ravvedimento, rigetta la richiesta, la quale non può essere ripresentata prima di sei mesi da quando il provvedimento di rigetto diviene definitivo.

Massime relative all'art. 682 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18022/2007

L'accertamento del «sicuro ravvedimento» del condannato a pena detentiva, necessario per la concessione della liberazione condizionale, non implica opinabili indagini di tipo soggettivistico volte ad apprezzare l'avvenuta modificazione, ideologica o psicologica, della personalità, ma deve muovere dall'osservazione dei concreti comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena, da cui possa desumersi la compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta, e sulla cui base possa formularsi, in termini di certezza o di elevata probabilità, un giudizio prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di non recidivanza. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 20981/2004

In tema di liberazione condizionale, qualora la pena dell'ergastolo sia inclusa in un provvedimento di cumulo con pene temporanee già in parte scontate, ai fini dell'applicazione dell'istituto non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo.

Cass. pen. n. 1664/1996

La sopravvenienza di nuovi «titoli esecutivi» per reati commessi anteriormente alla concessione della liberazione condizionale non determina il venir meno del concesso beneficio, ma soltanto una sua temporanea inefficacia, conseguente all'instaurazione del diverso rapporto esecutivo connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli.

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