Le attività prettamente esecutive del
pubblico ministero rappresentano attività di mera ottemperanza al comando contenuto nel
dispositivo della decisione irrevocabile e presentano, per tali motivi, una natura amministrativa e non giurisdizionale, non avendo queste un contenuto decisorio in senso stretto ed attitudine a definire il processo.
A causa di tale natura, non si è ritenuto necessario affidare solamente al giudice la competenza in materia esecutiva.
Nel caso disciplinato dalla norma in esame, tale funzione si risole nella mera facoltà di dare avvio al procedimento, posto che sarà poi il magistrato di sorveglianza a provvedere “
in osservanza alle leggi vigenti”.
Quando sia necessario eseguire le sentenze in materia di
semidetenzione e di libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l'
estratto della sentenza al magistrato territorialmente competente.
La
pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, segue la disciplina di cui all'articolo
660.