Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2856 del 19 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere di modificare le prescrizioni inerenti all'ordinanza che ha disposto le modalitą di esecuzione della semidetenzione o della libertą controllata spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso la suddetta ordinanza, a prescindere dal fatto che la persona sottoposta agli obblighi si sia trasferita.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.