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Articolo 608 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante

Dispositivo dell'art. 608 bis Codice di procedura civile

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue (1) se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente(2).

Note

(1) Nel caso in cui la parte che ha diritto ad ottenere la consegna o il rilascio rinuncia all'esecuzione per consegna o rilascio questa si estingue ope legis. Tale volontà di rinuncia all'esecuzione deve essere inserita in un atto che va notificato all'esecutato e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente. Anche il procuratore speciale del soggetto che ha diritto alla consegna o al rilascio può compiere tale atto.
(2) La rinuncia di cui alla norma in esame può essere effettuata dopo l'avvio della procedura esecutiva e prima che l'istante o il soggetto da lui designato riceva l'immobile. Pertanto, si può effettuare anche nel corso del primo accesso dell'ufficiale giudiziario, purché venga informato quest'ultimo e l'esecutato se presente. Affinché la rinuncia produca l'effetto estintivo previsto dalla norma, devono essere compiute entrambe le formalità previste dalla norma in esame.

Spiegazione dell'art. 608 bis Codice di procedura civile

La norma in esame, introdotta dalla Legge n. 80/2005, individua un'ipotesi tipica di estinzione del processo esecutivo, derivante dalla rinuncia agli atti da parte del creditore procedente.
Si prevede che la rinuncia debba essere formulata per iscritto dal creditore istante o da un suo procuratore speciale, anche se da parte di alcuni si ammette che la stessa possa essere effettuata con dichiarazione orale della parte istante, resa contestualmente all'accesso nel luogo di esecuzione e verbalizzata dall'ufficiale giudiziario prima dello spossessamento.

E’ richiesto che la rinuncia sia portata a conoscenza degli altri due soggetti coinvolti dalla procedura, ossia la parte esecutata (a cui l’atto deve essere notificato) e l'ufficiale giudiziario (a cui deve essere consegnato).

In conformità a quanto previsto dall’art. 629 del c.p.c., si ritiene che l'estinzione debba essere dichiarata con provvedimento del giudice, non potendosi considerare automaticamente perfezionata con la sola consegna dell'atto notificato all'ufficiale giudiziario.

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