Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica (1).
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518](2).
Note
(1)
Quando il luogo della vendita è diverso da quello in cui sono custoditi i beni pignorati, l'incaricato della vendita deve curare obbligatoriamente il trasporto dei beni nel luogo stabilito per l'incanto. Invero, la vendita dei beni avvenuta senza il preventivo trasporto è nulla ed opponibile ai sensi dell'art.
617.
(2)
La norma in esame offre uno spunto di riflessione in tema di responsabilità penale. Infatti, sotto il profilo penale è possibile rilevare il reato di sottrazione di bene pignorato di cui all'
art. 388 del c.p. V comma ed il reato di sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell'
art. 388 del c.p. IV comma. Inoltre, può avere una rilevanza il comportamento del custode che risulti irreperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario o che non permetta il rinvenimento nè il prelievo dei beni pignorati.