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Articolo 734 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esito negativo dell'incanto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 734 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376 primo comma del Codice civile (1), l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [disp. att. 191].]

Note

(1) La norma si ritiene applicabile nel caso di esito negativo del primo tentativo di incanto o anche quando, intervenuta un'offerta uguale o superiore a quella minima, il prezzo non venga versato in contanti.

Spiegazione dell'art. 734 Codice di procedura civile

Nel concetto di esito negativo dell'incanto deve farsi rientrare non solo l'ipotesi specificatamente disciplinata dalla presente norma, ma anche l’ipotesi in cui all'offerta, valida perchè maggiore o uguale al minimo fissato, non faccia seguito il pagamento del prezzo in contanti.

In sede di scelta del provvedimento da adottare ai sensi del 2° co., il tribunale sarà chiamato anche a valutarne l'opportunità con riferimento all'interesse dell'incapace, dopo aver sentito, se occorre, il tutore o curatore.

Anche in questo caso si applica l’art. 191 delle disp. att. c.p.c..

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