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Articolo 473 bis 47 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Competenza

Dispositivo dell'art. 473 bis 47 Codice di procedura civile

(1)Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 47 Codice di procedura civile

Con questa norma viene introdotta una disciplina comune al fine di individuare il foro compente in materia di procedimenti di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, nonché per quelli di modifica delle relative condizioni.

Nella determinazione della competenza territoriale occorre distinguere a seconda che il procedimento riguardi o meno figli minori.
Infatti, in presenza di minori costituisce criterio inderogabile quello generale stabilito dall’art. 473 bis 11 del c.p.c., norma che fa riferimento al luogo di residenza abituale del minore.
In applicazione del secondo periodo del primo comma dell’art. 473 bis 11 c.p.c., applicabile per rinvio ai procedimenti in esame, si avrà che in caso di trasferimento del minore non autorizzato dall’altro genitore o dal giudice, qualora non sia decorso più di un anno, la competenza rimane radicata presso il Tribunale del luogo di ultima residenza abituale del minore.
Finalità di tale previsione è indubbiamente quella di tutelare l’ interesse del minore a mantenere il proprio ambiente abituale di vita, a fronte di scelte unilaterali di un solo genitore, non ponderate con l’altro.

Qualora invece non vi siano figli minori, si applica il criterio generale del foro del convenuto e, pertanto, sarà competente il Tribunale del luogo in cui il convenuto in giudizio risulti avere la residenza; se la residenza del convenuto è all’estero o sconosciuta, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza dell’attore.

Se anche l’attore è residente all’estero (ed, ovviamente, qualora anche il convenuto sia residente all’estero o irreperibile), sarà competente qualunque Tribunale italiano.

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