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Articolo 473 bis 11 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 20/02/2026]

Competenza per territorio

Dispositivo dell'art. 473 bis 11 Codice di procedura civile

(1)Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 11 Codice di procedura civile

Il criterio prevalente fissato da questa norma nella individuazione della competenza per territorio è quello della residenza abituale del minore, che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda (viene così sancito il principio di prossimità tra il giudice e il minorenne).

Tuttavia, al criterio generale della residenza abituale del minore, il legislatore della riforma ha dovuto porre un limite, previsto nel secondo periodo del primo comma dell’articolo in commento, per il caso di illecito trasferimento, e ciò al fine di evitare che il trasferimento del minore possa essere utilizzato quale mezzo per eludere la previsione normativa.
Infatti nell’ipotesi in cui il ricorso venga depositato entro un anno dal trasferimento non autorizzato del minore, la norma indica la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza del minore, risultando diversamente competente, oltre detto termine, il tribunale del luogo della nuova residenza dello stesso.

Massime relative all'art. 473 bis 11 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6675/2026

Nel procedimento di regolamento di competenza proposto ex art. 473-bis.11 c.p.c. in controversie inerenti alla responsabilità genitoriale e alle condizioni di separazione tra coniugi con prole minore, la mancata notifica del ricorso al curatore speciale del minore - nominato nel giudizio di merito - non determina l'inammissibilità del regolamento, ma integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, imponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, rappresentato dal curatore speciale, nel termine perentorio fissato dalla Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 2083/2026

Nelle cause di separazione e divorzio che coinvolgono questioni di affidamento dei minori, la competenza territoriale è determinata dal luogo di residenza abituale dei minori. Un trasferimento non autorizzato del minore non modifica la competenza territoriale del Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento, se la domanda è formulata entro un anno dal trasferimento stesso (art. 473-bis.11 c.p.c).

Cass. civ. n. 27930/2025

In base all'art. 473-bis.11 c.p.c., è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda. Tuttavia, la competenza territoriale rimane ferma nonostante un trasferimento in corso di causa del minore, a seguito del principio della perpetuatio iurisdictionis.

Cass. civ. n. 27929/2025

In caso di illecito trasferimento del minore, cioè senza il consenso di uno dei genitori, la competenza resta attribuita al Tribunale del luogo della precedente residenza abituale, se la domanda viene proposta entro un anno dal trasferimento (Art. 473-bis.11 c.p.c.).

Cass. civ. n. 11622/2025

In conformità con l'art. 473-bis.11 c.p.c., la competenza territoriale nei procedimenti che riguardano minori è determinata dal luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale. La residenza abituale si individua come il luogo in cui si trova di fatto il centro della vita del minore al momento della proposizione della domanda. Questo criterio prevale per tutelare l'interesse superiore del minore, favorendo la prossimità al giudice che può garantire una più efficace e tempestiva tutela.

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