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Articolo 473 bis 45 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ascolto del minore

Dispositivo dell'art. 473 bis 45 Codice di procedura civile

(1)Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis 4 e 473 bis 5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 45 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina le modalità di ascolto del minore nei procedimenti aventi ad oggetto violenza domestica o di genere, prevedendo che il Giudice vi provveda personalmente e senza ritardo.
La disciplina delle modalità di ascolto del minore si rinviene agli artt. 473 bis 4 e 473 bis 5, ove si stabilisce che possa essere ascoltato colui che abbia compiuto 12 anni o colui che, ad un'età inferiore, appaia capace di discernimento.
Il Giudice dovrà adoperarsi al fine di assicurare il coordinamento con ogni altra Autorità, compresa l'autorità penale, avendo cura di evitare il contatto diretto tra il minore e l'autore della violenza e dell'abuso.

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